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   Normativa  


 

OBBLIGHI DELLA NORMATIVA


1)
Le MONTATURE di PROTEZIONE sono OBBLIGATORIE in tutte le situazioni a rischio, dal 1994 :

 
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nell’Industria

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in casa (hobby, giardinaggio, ecc.)

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con filtri o lenti correttive

 

2) Le MONTATURE di PROTEZIONE devono essere CERTIFICATE CE da un Laboratorio Certificato:
 
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Equipaggiamento completo:

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Lenti + Montatura + Montaggio

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Gli occhiali in uso personale non sono certificabili
 

3) In caso d’incidente, la responsabilità PENALE è analizzata a tutti i livelli:
 
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Datore di lavoro

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Fabbricante e/o responsabile . della commercializzazione

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Portatore

 

LA VISTA, UN BENE PREZIOSO !


Le Direttive Europee 89-656 e 89-686 sono diventate operative anche in Italia da quando sono state trasformate in Decreto Legge.


La prima, con Decreto Legge N. 81 del 09/04/08, riguarda i criteri minimi di sicurezza per la protezione del lavoratore, rende obbligatorio l'uso di D.PI. (dispositivi di protezione individuale) dove non sono applicabili misure di sicurezza collettive.


La seconda è diventata Decreto Legge N. 475 nel 1992 ed è relativa ai requisite minimi di sicurezza che i fabbricanti dei prodotti di protezione individuale devono rispettare durante la realizzazione dei medesimi.

L'applicazione del Decreto 81 impone precise regole al mondo del lavoro. I datori di lavoro hanno l'obbligo di equipaggiare i dipendenti con sistemi di protezione individuale, nel rispetto della Legge 81 del 09/04/08.

Tale decreto precede anche la protezione all'apparato visivo dato che il 6% degli infortuni sul lavoro coinvolgono la visione.


Il mancato adempimento prevede pesanti sanzioni penali, nei confronti dei responsabili della sicurezza. Per questo montature e visiere sono riconosciuti come Dispositivi di Protezione Individuale quando ottemperano le disposizioni previste dal Decreto Legge 475.


L'occhiale completo sia esso equipaggiato con filtri o con lenti oftalmiche correttrici e il relativo montaggio, deve essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità CE ottenuta da un Ente Certificatore riconosciuto che ha verificato le caratteristiche dell'insieme del dispositivo di protezione.


Tutti i prodotti (lenti oftalmiche, filtri, miniature e visiere) sono prodotti di Classe 2, cioè proteggono il portatore da possibili rischi invalidanti e, come prevede la legge, sono conformi alle severe norme prescritte per i fabbricanti di D.P.I.


Alcune montature sono predisposte per essere equipaggiate con lenti oftalmiche in materiali diversi (organico, policarbonato, vetro minerale temperato) a secondo del tipo di protezione necessaria all'utente.


E' fondamentale per l'Azienda scegliere in modo appropriato il tipo di montatura e i relativi filtri in funzione dell'attività del portatore seguendo tre elementi fondamentali:


1) - Conoscenza dei rischi e le condizioni d'uso


2) - Scelta del prodotto appropriato (montatura, lenti, trattamenti , ecc...)


3) - Verifica della conformità del prodotto finito, In ogni suo componente, rispetto le Normative
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